Merano-Meran (BZ), 24 gennaio 2023
Alla Segretaria generale del Comune di Merano
Dott.ssa Lucia Attinà
e per conoscenza al Sindaco di Merano e al Presidente del Consiglio comunale
Via Portici, 192, 39012, Merano-Meran (BZ), Italia
via Posta Elettronica Certificata meran.merano@legalmail.it

Gentile sig.ra Segretaria generale,

le scrivo la presente lettera per porre alla sua attenzione diverse violazioni, che reputo gravi,  dei diritti dei consiglieri comunali che si verificano da ormai inizio mandato amministrativo presso il Comune di Merano, di cui lei rappresenta il vertice amministrativo.

Ci tengo a partire dalla violazione che ritengo più grave, ossia la privazione di una delle più importanti prerogative di un consigliere comunale: l’accesso ai documenti amministrativi.

RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI NEGATA

In data martedì 29 novembre 2022, alle ore 12:32 inviavo dalla mia casella di posta istituzionale daniele.dilucrezia@comune.merano.bz.it una mail – contrassegnata peraltro da priorità alta – all’Amministrazione comunale in cui richiedevo, attraverso documento allegato e firmato digitalmente, l’accesso a documenti amministrativi esercitando le mie prerogative ai sensi dell’Art. 43, comma 2 del TUEL (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267); dell’Art. 52, comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige (L.R. 03.05.2008, n. 2 e s.m.); dell’Art. 22 della L. 07/08/1990, n. 241; del Capo V della L.P. 22.10.1993, n. 17; dell’Art. 23, comma 5 dello Statuto del Comune di Merano.

La richiesta riguardava l’accesso, attraverso l’acquisizione della copia digitale via posta elettronica istituzionale, dei verbali delle ultime tre riunioni del tavolo sull’integrazione istituito dall’Assessorato competente e dalla Consigliera delegata in materia di immigrazione, integrazione e convivenza.

Cons. Stato, Sez. V, 22/02/2007, n. 929
Il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti del Comune assume un connotato tutto particolare, in quanto finalizzato “al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate al consiglio comunale”. Ne consegue che sul consigliere comunale, pertanto, non grava, né può gravare, alcun onere di motivare le proprie richieste d’informazione, né gli uffici comunali hanno titolo a richiederle ed conoscerle ancorché l’esercizio del diritto in questione si diriga verso atti e documenti relativi a procedimenti ormai conclusi o risalenti ad epoche remote. Diversamente opinando, infatti, la struttura burocratica comunale, da oggetto del controllo riservato al consiglio, si ergerebbe paradossalmente ad “arbitro”, per di più, senza alcuna investitura democratica, delle forme di esercizio della potestà pubbliche proprie dell’organo deputato all’individuazione ed al miglior perseguimento dei fini della collettività civica. L’esistenza e l'”attualità” dell’interesse che sostanzia la speciale actio ad exhibendum devono quindi ritenersi presunte juris et de jure dalla legge, in ragione della natura politica e dei fini generali connessi allo svolgimento del mandato affidato dai cittadini elettori ai componenti del consiglio comunale.

Parere Ministero dell’Interno, 18/05/2017
Il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. assumerebbe il ruolo di arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell’organo deputato all’individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l’oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato. 

Le ho riportato la suddetta massima del Consiglio di Stato e parere del Ministero dell’Interno in quanto, alla luce di ciò, nonostante non gravi su di me tale onere, arrivato a questo punto ci tengo a precisarle la motivazione per cui ho effettuato tale richiesta di accesso, a dimostrazione del rispetto da parte mia dei principi enunciati dall’art. 97 della Carta costituzionale e di quanto espresso dal Consiglio di Stato (Sez. V, 02/01/2019, n. 12) e dal TAR Marche (Sez. I, 31/03/2022, n. 213) – non appare sufficiente rivestire la carica di consigliere per essere legittimati sic et simpliciter all’accesso, ma occorre dare atto che l’istanza muova da un’effettiva esigenza collegata all’esame di questioni proprie dell’assemblea consiliare – nonché dal TAR Emilia-Romagna (sez. I, 20/01/2020, n. 16.) – l’istanza di accesso del consigliere comunale non può essere sorretta dalla sola allegazione della carica ricoperta ma deve, altresì, essere riconnessa ad un concreto esercizio delle prerogative consiliari.
Dunque, la motivazione della richiesta di accesso a tali atti consiste nella mia esigenza di prepararmi in merito al punto n. 8 dell’ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale del 29 novembre 2022, la cui trattazione è stata poi calendarizzata al punto n. 3 della seduta di Consiglio comunale di oggi, 24 gennaio 2023.

Arrivo ora ad esporle quello che ritengo il pregiudizio allo svolgimento ex professo delle mie prerogative di controllo dell’operato dell’Amministrazione comunale.

SILENZIO-DINIEGO NELL’ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

Legge 7 agosto 1990, n. 241 – Art. 25, comma 4
Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. […]

Legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 – Art. 26, comma 4
Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

Cons. Stato, Sez. III, 23/05/2017, n. 2401 (Conferma Sent. TAR FVG, Sez. I, n. 404/2016)
In materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi è previsto che, decorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione, l’istanza che sia rimasta inevasa, si intende respinta. Si tratta di un meccanismo di silenzio significativo (silenzio rigetto).

Per effetto delle leggi e della giurisprudenza qui riportata, essendo alla data attuale trascorsi 56 giorni, la richiesta di accesso ai documenti amministrativi è respinta, in piena violazione della normativa vigente in materia di accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali.

Alla luce della motivazione riportatale precedentemente, svolgendosi nella seduta odierna la trattazione del punto per cui necessitavo tale documentazione, mi trovo impossibilitato a svolgere con piena cognizione di causa le funzioni pubbliche affidatemi dall’ordinamento a causa di un ostruzionismo illegittimo da parte dell’Amministrazione presso cui sono eletto, presto servizio e sono chiamato a rappresentare la Comunità meranese tutta.

INADEMPIMENTI SU MOZIONI E INTERROGAZIONI

Colgo l’occasione di questa lettera inoltre per portare alla sua attenzione un’ulteriore grave inadempienza che ha ad oggetto le interrogazioni consiliari (con risposta scritta), un altro dei principali strumenti a disposizione di un consigliere comunale – specialmente se di minoranza. Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Interno del Consiglio comunale, la risposta scritta dovrà essere data entro 30 giorni dal ricevimento dell’interrogazione […], salvo giustificati motivi.

Ebbene, se ex art. 25 il ritardo dovrebbe costituire eccezione, questo è ormai diventato regola; sta infatti diventando prassi eludere tale termine e, sebbene questo non sia perentorio, non rispettarlo costituisce a mio parere anche una violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione enunciato dall’art. 97 Costituzione. A titolo esemplificativo, prendendo in esame l’ordine del giorno della seduta di Consiglio comunale odierna, si può notare che non sono state ancora evase interrogazioni risalenti ai mesi di aprile, marzo e addirittura del febbraio scorso: quasi 12 mesi a fronte dei 30 giorni previsti dal Regolamento.

Per tutto quanto sopra esposto, sono a richiedere un suo intervento, in quanto vertice amministrativo dell’ente, volto a stigmatizzare le illegittimità commesse, a partire da quelle segnalatele nella presente lettera, sollecitando tutti gli atti dovuti ed un maggiore rispetto per i diritti nonché il lavoro di tutte e tutti i consiglieri comunali, molti dei quali incorrono al pari dello scrivente nelle medesime mancanze di rispetto, ancor più gravi in quanto rivolte non a singoli soggetti, ma ai rappresentanti istituzionali dell’intera cittadinanza. 

Distinti saluti.

In fede,

Daniele Di Lucrezia
Consigliere del Comune di Merano